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Chi siamo:

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Statuto

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Soci Aderenti

Statuto della Federazione del Volontariato di Veron ONLUS

Articolo _1 - Denominazione e sede
Articolo _2 - Finalità
Articolo _3 - Statuto
Articolo _4 - Soci
Articolo _5 - Organi
Articolo _6 - Assemblea ordinaria
Articolo _7 - Assemblea straordinaria
Articolo _8 - Consiglio direttivo
Articolo _9 - Presidente
Articolo 10 - Collegio dei Revisori
Articolo 11 - Collegio dei Probiviri
Articolo 12 - Esercizio sociale
Articolo 13 - Beni
Articolo 14 - Spese
Articolo 15 - Bilancio
Articolo 16 - Convenzioni
Articolo 17 - Responsabilità
Articolo 18 - Assicurazione
Articolo 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Articolo 20 - Disposizioni finali

Articolo 1. Denominazione e sede

È costituita la Associazione di Volontariato “Federazione del Volontariato di Verona - ONLUS”.
Essa ha sede legale a Verona, Via Cantarane n.24, c/o ex Caserma S. Marta.
La modifica della sede non comporta modifica statutaria.
In caso di eventuale cambio di sede, da delibera a norma di legge, la nuova sede dovrà comunque essere stabilita entro i confini della provincia di Verona.
La Federazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Provincia di Verona.

Articolo 2. Finalità

La Federazione non persegue fini di lucro, è apartitica e aconfessionale. Essa, ispirandosi alla Carta dei Valori del Volontariato:

  • persegue, sia direttamente che attraverso le Associazioni aderenti, il fine della solidarietà sociale, morale, spirituale ed economica nei confronti delle persone che ne hanno bisogno e delle situazioni nelle quali si esprime l'aspetto negativo della condizione umana: solitudine, sofferenza, malattie, indigenza e disabilità; nonché finalità di sostegno e solidarietà sociale ai sensi dalla legge 266/1991;
  • nel rispetto dell'autonomia delle singole associazioni aderenti, ne coordina l'attività, con azione concorde di informazione reciproca, cooperazione, anche economica, e integrazione intersettoriale;
  • ha per oggetto la promozione di attività di servizio al volontariato, che potrà realizzarsi anche attraverso la gestione di un centro di servizio per il volontariato (CSV) in conformità alla legge 266/91;
  • promuove e attua:
    • studi, pubblicazioni e ricerche;
    • iniziative di formazione, consulenze, comunicazione;
    • iniziative di sensibilizzazione utili a favorire la crescita del volontariato, l’educazione alla solidarietà sociale, nonché la conoscenza del mondo del volontariato in tutte le sue forme;
    • progetti che coinvolgano le realtà associative e la comunità locale;
    • iniziative di collaborazione attiva tra enti pubblici e associazioni di volontariato anche utilizzando intese e convenzioni.

Le Associazioni aderenti sono, a loro volta, impegnate a realizzare un reciproco rapporto di collaborazione e ad uniformarsi allo spirito del presente Statuto.


Articolo 3. Statuto


L’associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa, essa agisce nei limiti della L. 266/91, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi al codice civile.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 4. Soci

Possono aderire alla Federazione tutte le associazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato, nella persona del loro legale rappresentante, che condividono le finalità della Federazione e agiscono nei vari campi del volontariato sociale, che abbiano sede legale e operino nel territorio della Provincia di Verona ad esclusivo titolo gratuito e nello spirito di quanto sancito dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/91.
Esse rivolgono espressa richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che, valutata la rispondenza degli statuti ai requisiti previsti dal presente statuto, delibererà circa l'ammissione o meno alla Federazione con decisione motivata.
Contro la non ammissione è concesso appellarsi all’assemblea dei soci la cui decisione è sovrana.
L'adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa.
Le associazioni aderenti hanno diritto a:
-votare in Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto;
-approvare il bilancio nei modi previsti dal presente Statuto;
-eleggere gli organi direttivi e candidarsi per gli stessi;
-decidere sulla non ammissione o decadenza dei soci.

Le associazioni aderenti si impegnano all'osservanza del presente statuto.
Quando una Associazione aderente non partecipi, senza giustificato motivo e in modo reiterato, alle assemblee sociali o quando essa agisca in modo evidente e volontario contro gli interessi della Federazione, il Consiglio Direttivo potrà proporne l’esclusione all'Assemblea, che dopo averne ascoltato le giustificazioni, ne potrà deliberare, per gravi motivi, l'esclusione, con voto segreto dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
Contro l’esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri che deciderà insindacabilmente, salvo il ricorso alla Autorità Giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della delibera del Collegio.
Le associazioni possono recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta formalmente comunicata.
Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito da leggi e statuto.
Gli aderenti all’associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo spontaneo e gratuito, senza fine di lucro.


Articolo 5. Organi


Gli organi della Federazione sono:
a-L'Assemblea della Federazione;
b-Il Consiglio Direttivo;
c-II Presidente;
d-Il Collegio dei Revisori dei conti
e-Il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche sociali sono gratuite, si riconosce il rimborso delle spese documentate se preventivamente autorizzate.

Articolo 6. Assemblea ordinaria

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti delle associazioni aderenti o dai loro delegati.
Ogni socio potrà presentare una sola delega.
Essi si esprimeranno sull'Ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo, nelle deliberazioni, avendo a disposizione un solo voto per ogni Associazione.
L'Assemblea della Federazione si riunisce per convocazione scritta del Presidente, o su richiesta di almeno un decimo delle Associazioni componenti.
La convocazione, indirizzata alle singole Associazioni, deve contenere l'Ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione.
L’Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dall’ istanza e l’invito può essere anche tramite telefax e/o mezzi similari, e comunque con un mezzo tale da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte di tutti i soci, e deve essere inviato almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più una delle Associazioni aderenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Associazioni intervenute.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.
Lo statuto viene modificato in assemblea straordinaria.

Articolo 7. Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria per modificare lo statuto è valida in presenza dei tre quarti degli associati in prima convocazione, della maggioranza semplice degli associati in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 8. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall'Assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, per non più di tre mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
La rappresentanza legale della Federazione è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo, che ha inoltre i compiti di convocare e presiedere le riunioni, firmare gli atti e curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte.
Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Al Consiglio compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria, attraverso norme attuative, di quanto disposto annualmente dall'Assemblea.

Articolo 9. Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca le riunioni dell’assemblea e del consiglio e ne garantisce l’esecuzione delle deliberazioni.
Sovrintende alla Direzione e alla Amministrazione e in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica della prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 10. Collegio dei Revisori

L’Assemblea elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi (più due supplenti che sostituiranno gli effettivi che venissero a mancare per qualsiasi causa), individuati per la loro competenza tra i soci e/o non soci costituenti la Federazione. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, per non più di tre mandati consecutivi.
Al suo interno elegge un Presidente.
Il Collegio dei Revisori:
-vigila sulla corretta amministrazione del Consiglio Direttivo;
-esprime pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
-esprime il proprio parere scritto sulla relazione annuale;
-esercita tutti i poteri e le funzioni previste dagli artt. 2403 ss. del Codice Civile.
La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno della Federazione.

Articolo 11. Collegio dei Probiviri

L’Assemblea elegge un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, individuati per la loro correttezza, dirittura morale ed equilibrio, al quale verrà demandata la risoluzione di eventuali controversie tra i soci, o tra associati e Associazione, e che deciderà insindacabilmente in merito al ricorso del socio escluso.
Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, i membri sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi e si riunisce ogni volta che, in occasione di controversie, viene convocato dallo stesso.
Le riunioni del Collegio sono valide qualora siano presenti tutti i membri e le sue decisioni, assunte senza formalità di procedura, sono inappellabili.

Articolo 12. Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni anno solare, il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
Per ogni esercizio è altresì predisposto e approvato il bilancio preventivo.
I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli associati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.
I soci, riuniti in Assemblea, approveranno i bilanci preventivo e consuntivo, lo stato patrimoniale e l’inventario entro il 30 (trenta) aprile rispettivamente dell'anno in corso e successivo a quello di spettanza unitamente ad una relazione morale e finanziaria.
Il patrimonio della Federazione del Volontariato Provinciale è il patrimonio iniziale dell’ente quale risultante da atto costitutivo.
Al finanziamento della propria attività, la Federazione provvede con:
a) contributi delle associazioni aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla L.266/91.

I proventi derivanti da attività connesse o complementari a quelle istituzionali e da attività commerciali o produttive marginali, verranno inseriti in apposite voci del bilancio dell’organizzazione con contabilità separata.
L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonio con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L.266/91.
Alla Federazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati all'attuazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 13. Beni

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.
I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’organizzazione e sono ad essa intestati.
I beni immobili, mobili registrati e mobili sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 14. Spese

Spetta al Consiglio Direttivo decidere per le spese di ordinaria amministrazione e per le elargizioni, salvo ratifica, per queste ultime da parte dell'Assemblea della Federazione.
Le richieste di contributo, da parte delle Associazioni aderenti, dovranno essere inoltrate per iscritto e convenientemente motivate.

Articolo 15. Bilancio

I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati all’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 16. Convenzioni

Le convenzioni tra la Federazione e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede della Federazione.
La Federazione potrà dare la sua adesione ad associazioni, enti e strutture locali, regionali e/o nazionali, aventi finalità analoghe e scopi che rispondano ai requisiti della legge 266/91 e al presente statuto.

Articolo 17. Responsabilità

La Federazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 18. Assicurazione

La Federazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed ex contrattuale dell’organizzazione stessa.

Articolo 19. Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, il patrimonio della Federazione, dedotte le passività, dovrà essere esclusivamente devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente Statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
L'eventuale scioglimento dovrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle Associazioni aderenti al momento dello scioglimento.

Articolo 20. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia.


Federazione del Volontariato di Verona ONLUS- Ente Gestore del CSV - Cod. Fiscale 93154900232
Indirizzo: Via Cantarane, n. 24 - 37129 Verona. Tel. 045 8011978 - Fax 045 9273107
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